Art. 1.

      1. I terreni agricoli espropriati dallo Stato in quanto proprietà di soggetti appartenenti alla criminalità o per crediti vantati dallo Stato nei confronti di contribuenti evasori fiscali o per ragioni comunque connesse a tali cause sono assegnati, tramite appositi bandi pubblici, a cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia affinché essi possano intraprendere un'attività che garantisca un livello di reddito adeguato al loro sostentamento.
      2. In favore dei cittadini extracomunitari di cui al comma 1 è altresì prevista la concessione di un prestito fino ad un massimo di 7.000 euro destinato all'acquisto delle attrezzature e del materiale necessario per avviare l'attività di cui al comma 1.